Concessione dell'assegno di maternità
( La domanda por l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, [...], dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452~art13 )

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Iter

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall’Istituto Previdenziale) ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di erogazione dell'assegno di maternità
Copia del documento d'identità
Copia dell'attestazione ISEE
Copia del permesso di soggiorno
Copia del codice IBAN
(conto intestato al richiedente o cointestato)
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:21.25