La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall’Istituto Previdenziale) ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |