L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è in genere cumulabile con l'assegno per nucleo familiare.
L’assegno di maternità riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento relativi all’anno 2023 è riconosciuto per un importo pari a un massimo di 383,46 € mensili con un importo totale spettante per il 2023 pari a 1.917,30 €
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
- essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi)
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva)
- in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi; • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica. In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.