I piani attuativi comunali (PAC) sono atti di pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e/o privata che definiscono nel dettaglio l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell’ambito di intervento dando attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale (Legge regionale 23/02/2007, n. 5, art. 2, com. 1, let. l). Gli elaborati dei piani attuativi specificano i parametri urbanistici ed edilizi, la convenzione urbanistica regola le modalità operative e gli impegni derivanti dall’attuazione del piano.
Gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione sono numerosi. Tra questi:
- piano particolareggiato e piano di lottizzazione (Legge 17/08/1942, n. 1150, art. 13 e art. 28)
- piano per l’edilizia economica e popolare (Legge 18/04/1962, n. 167)
- piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (Legge 22/10/1971, n. 865)
- piano di recupero (Legge 05/08/1978, n. 457, art. 28)
- programma integrato di intervento (Legge 17/02/1992, n. 179)
- programma di recupero e riqualificazione urbana (Legge 04/12/1993, n. 493, art. 11)
Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.
Approfondimenti
Su richiesta del proponente, il Comune può attribuire alla delibera di approvazione del piano attuativo comunale (PAC) valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano ottenuti preventivamente i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari. Le eventuali successive varianti al titolo abilitativo edilizio non necessitano di deliberazione (Legge regionale 23/02/2007, n. 5, art. 25, com. 5)
Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo, costituiti in consorzio come previsto dalla Legge 01/08/2002, n. 166, art. 27, com. 5 e com. 6.
Con l’istanza di PAC i richiedenti assumono l’impegno di far constatare a mezzo di apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari, gli obblighi in merito a:
- cessione gratuita (o vincolo a uso pubblico con eventuale obbligo di manutenzione) delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
- assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione relative al PAC e relativi allacciamenti ai pubblici servizi
- tempi di esecuzione di tali opere
- prestazione di idonee garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione
- altre prescrizioni che il Comune riterrà di imporre secondo le vigenti norme urbanistiche ed edilizie.