Per materiali da scavo s'intende il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 1, com. 1):
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
- rimozione e livellamento di opere in terra.
I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.
La procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo si differenzia a seconda del fatto che i materiali siano o non siano provenienti da opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Al di fuori dei casi in cui detti materiali siano considerati rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 185 d.lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017.
La comunicazione di utilizzo va inviata ad ARPA, Comune di provenienza, deposito e destino delle terre e rocce da scavo almeno 15 giorni prima dall’inizio dell’intervento di scavo.
Nel caso di produzione di terre e rocce da scavo per quantitativi superiori a 6.000 mc è necessaria la specifica autorizzazione Per le modalità di utilizzo e per la modulistica si vedano le specifiche indicazioni fornite da ARPA alla seguente pagina