Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di:
- attività temporanee
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Il Comune è autorità competente in materia di tutela dall'inquinamento acustico nei seguenti procedimenti:
- Richiesta documentazione di impatto acustico nell’ambito dei procedimenti autorizzati edilizi o di lavori pubblici che comportino la realizzazione di insediamenti o infrastrutture in grado di generare inquinamento acustico
- Richiesta documentazione di clima acustico nell’ambito dei procedimenti autorizzativi edilizi o di lavori pubblici che comportino la possibilità di installazione di insediamenti residenziali o sensibili presso le infrastrutture già esistenti di cui al punto precedente
- Rilascio dell’autorizzazione alle attività temporaneamente rumorose anche in deroga nell’occasione di manifestazione o cantieri a carattere temporaneo
I controlli di competenza comunale sull’inquinamento acustico vengo svolti seguendo la procedura di ARPA prevista dalla Deliberazione del Direttore dell’Agenzia 19/04/2012, n. 88 recepita dal Regolamento comunale sulle attività rumorose.
La documentazione di impatto acustico e clima acustico nonché le istanze di deroga rumore da parte delle attività produttive devono essere presentate tramite lo sportello unico telematico regionale.