Disperdere le ceneri

Disperdere le ceneri

A seguito della cremazione di salme, resti ossei o resti mortali, le ceneri derivanti possono essere:

  • disperse in natura nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia
  • disperse in natura nel territorio di altra regione, ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Ai fini della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa:

  • richiesta di autorizzazione di avente diritto
  • autorizzazione alla dispersione rilasciata dal Comune di residenza con eventuale nulla osta dell’eventuale diverso Comune di dispersione ceneri
  • verbale di consegna ceneri, rilasciato dal Comune ove avviene la dispersione comprensiva di dichiarazione di avvenuta dispersione da riconsegnare al Comune, debitamente sottoscritta.

La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima, sono manifestate mediante:

  • disposizione testamentaria
  • o dichiarazione resa dall’interessato al Comune di residenza
  • o, se il defunto al momento della morte risultava iscritto ad associazione riconosciuta (che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati e la dispersione delle ceneri), è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dal defunto, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione
  • l’espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

  1. in area appositamente destinata all’interno del Cimitero
  2. in natura
  3. in aree private.

La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e con esclusione di aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e, comunque, a distanza non inferiore a 200 metri dai siti normalmente adibiti a balneazione.

La dispersione in aree private è eseguita all’aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8, (Nuovo Codice della Strada).

La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:50.58